A – COSTITUZIONE DEL GRUPPO
ART.1
Tra i dipendenti dell’A.M.A.P. di Palermo,secondo le norme del presente Statuto è costituzione il Gruppo Anziani, aderente all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’azienda ( ANLA).
Il Gruppo è regolato dal presente Statuto ed in mancanza, dallo Statuto Nazionale Anla.
B – SCOPI E FINALITA’
Gli scopi che il Gruppo si prefigge sono:
a) Una maggiore coesione tra i Dipendenti Anziani dell’Azienda, già cementato dai lunghi anni di comune lavoro, dalle comuni lotte non disgiunte da comuni soddisfazioni morali, sempre tesi al raggiungimento dello stesso fine.
b) Tenere alto, nell’ambiente di lavoro e nella società il valore morale e la nobiltà del lavoro onestamente prestato, inteso come mezzo di elevazione spirituale per l’individuo di progresso per l’Azienda e di prosperità per le famiglie.
c) Tenere vivo il legame tra il lavoratore in servizio attivo ed il collega in pensione, al fine di stabilire continuità tra il presente e il passato e un produttivo confronto rappresentato con le giovani forze lavorative dell’Azienda.
d) Promuovere tra i meno anziani quei sentimenti tendenti alla fratellanza allo stesso processo produttivo, onde incrementare relazioni umane nell’ambito dell’Azienda, affinchè ciascuno possa trovare nell’ambito di lavoro il confronto e l’incoraggiamento al perfezionamento morale e professionale, per arricchire le doti intellettuali acquistate per uno sviluppo della personalità.
e) Adoperarsi perché siano efficacemente tutelati, in seno all’Azienda e nella società, la dignità morale ed i legittimi interessi dei lavoratori Anziani.
f) Promuovere la risoluzione di problemi sociali propri della categoria Anziani ed in special modo, quelli insorgenti all’atto della cessazione del rapporto d’impiego con l’Azienda, sia nei confronti dell’interessato che dei suoi familiari.
g) Mettere al servizio dell’Azienda tutta la loro esperienza professionale e aziendale , acquisita nei lunghi anni di servizio prestato.
A tal fine il Gruppo manifesta la propria disponibilità nei confronti.
Prestare opera di assistenza, sia morale che materiale, agli anziani in quiescenza.
ART. 2
Il Gruppo Anziani si prefigge altresì la finalità di costituire un fondo di solidarietà finanziato dagli stessi Soci, mediante contributo mensile per 14 mensilità.
Si precisa che tale quota contributiva è proporzionale al numero dei soci.
Tale fondo di solidarietà ha lo scopo di finalizzare principalmente le seguenti iniziative.
A) Costituire un contributo uguale per tutti da elargire in caso di premorienza di un socio;
B) Offrire una targa d’argento uguale per tutti ai soci collocati a riposo;
C) Promuovere iniziative idonei ad incentivare l’ingresso al Gruppo Anziani anche ai colleghi che non hanno raggiunto il quindicesimo anno di anzianità.
Dal fondo di solidarietà possono beneficiare anche i soci pensionati (soci veterani) se in regola con i pagamenti e ai sensi del punto b dell’art. 5 e del punto d dell’art. 6.
C – SOCI
ART. 3
Possono far parte del Gruppo ANLA NAZIONALE in qualità di soci effettivi con diritto all’iscrizione all’albo Nazionale:
a) Tutti i dipendenti Amap (dirigenti, funzionari, impiegati, operai e fattorini di ambo i sessi) che abbiano già compiuto i 15 anni di servizio effettivo ed ininterrotto presso l’Azienda.
L’anzianità agli effetti dell’acquisizione del titolo di “Anziano d’Azienda” non ha nulla a che vedere con l’anzianità contrattuale e convenzionale.
b) In qualità di soci veterani tutti i soci pensionati iscritti al Gruppo da almeno dieci anni dal collocamento al riposo;
c) In qualità di soci aggregati, tutti i dipendenti che non hanno maturato l’anzianità di quindici anni.
ART. 4
L’ammissione al Gruppo avviene dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato, indirizzata e convalidata da parte del Consiglio Direttivo che delibera secondo le norme dell’ art 12 punto 2.
ART 5
Possono anche far parte del Gruppo in qualità di “Presidente Onorario” o di socio “Onorario” personalità che si siano distinte nel campo sociale o nello sviluppo tecnico ed economico dell’Azienda e che manifestino , con atti concreti, aperta simpatia per i principi cui la organizzazione Anziani d’Azienda si ispira.
Tali nomine sono di pertinenza del Consiglio Direttivo, che delibera alla unanimità, e successivamente portare a conoscenza dei soci.
ART. 6
La qualità di socio si perde:
A) Per dimissioni
B) Per morosità di oltre tre mesi nel pagamento delle quote sociali;
C) Per espulsione;
D) Per mancata richiesta.
Contro il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo l’interessato ha facoltà di ricorso, nel termine di due mesi, al consiglio Direttivo dell’ANLA, che delibera inappellabilmente.
D - ORGANI DEL GRUPPO
ART. 7
Sono organi del Gruppo:
a) L’assemblea Generale dei soci anziani.
b) Il consiglio Direttivo.
c) Il Presidente.
d) Colleggio Sindaci Revisori.
E - ASSEMBLEA
ART. 8
L’assemblea Generale del Gruppo Anziani è costituita da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti.
L’assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all’anno in occasione dell’approvazione dei bilanci; delibera nei seguenti argomenti
1) Nomina i cinque membri effettivi del Consiglio Direttivo ed i due membri del Colleggio dei Revisori una volta ogni tre anni;
2) Fissa l’attività del Gruppo, dandone l’indirizzo di carattere generale;
3) Approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
4) Determina la misura della quota sociale ed eventuali altri contributi straordinari;
5) Ratifica gli acquisti o le alienazioni di beni mobili ed immobili;
6) Apporta eventuali modifiche al presente Statuto;
L’assemblea dei Soci può anche riunirsi in seduta straordinaria:
a) Per delibera del Consiglio Direttivo;
b) Per richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
All’assemblea generale partecipano anche i soci veterani ed i soci aggregati solo per l’approvazione dei bilanci e per offrire il loro contributo di idee ed iniziative sull’indirizzo generale e sulle attività del Gruppo.
In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo i Soci Veterani ed i Soci aggregati dovranno ciascuno autonomamente nominare i due propri Rappresentanti e cioè: uno per il C.D. e l’altro per il Colleggio dei revisori.
ART. 9
L’assemblea viene convocata dal Presidente o da un suo sostituto almeno tre giorni prima della data stabilità, mediante avvisi affissi nei vari reparti dell’Azienda.
Nella comunicazione di convocazione debbono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In essa deve anche essere indicata la eventuale seconda convocazione che può avere luogo un ora dopo la prima.
ART. 10
L’assemblea degli anziani, prima di iniziare i lavori, nomina un suo Presidente.
Le delibere dell’Assemblea vanno prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
Affinchè le delibere siano valide la presenza richiesta alla votazione è:
a) Vocazione;ei due terzi, della prima convocazione;
b) Di un terzo nella seconda convocazione.
Per la modifica dello Statuto Sociale si richiede la presenza di due terzi.
I verbali di sedute dell’assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente o segretario o da un delegato.
F – CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 11
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Lavoratori Anziani e il Colleggio dei Revisori vengono eletti dall’assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Esso è composto da:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Economo;
d) Due Consigli Anziani più un Socio Veterano più un Socio Aggregato.
Le cariche di cui ai punti a, b, e c vengono ripartite tra i cinque Consiglieri eletti nella prima riunione.
Le cariche sociali sono completamente gratuite.
Il Colleggio dei Revisori conti è composto dal Presidente (socio anziani) e da due Sindaci (il membro nominato dai soci pensionati ed il membro nominato dai soci aggregati).
Anche queste cariche sono assolutamente gratuite.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo esplica le seguenti attribuzioni.
1) Elegge il Presidente, il Vice Presidente e ripartisce le altre cariche sociali;
2) Delibera insindacabilmente sull’ammissione di nuovi soci, secondo le norme dell’art. 4;
3) Nomina i soci Onorari previsti dall’art. 5;
4) Delibera sull’attività del Gruppo in conformità alle direttive tracciate dall’Assemblea dei soci, promuovendo tutte le altre iniziative d’interesse generale;
5) Adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
6) Acquista ed aliena i beni patrimoniali.
ART.13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni trimestre: o quando il Presidente riterrà di convocarlo, o anche due dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.
La convocazione deve essere almeno un giorno prima.
ART. 14
IL Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal V. Presidente.
Nei casi di assenza dei primi due e ove vi sia urgenza di provvedere, presiede il consigliere più anziano di età.
ART. 15
Le sedute del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno quattro Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
G – PRESIDENTE
ART. 16
IL Presidente rappresenta il Gruppo nei confronti dei soci, dell’Azienda, dell’ANLA e dei terzi.
Egli esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sovraintende al funzionamento del Gruppo coordinandone l’attività ed ha la facoltà di provvedere,direttamente e sotto la propria responsabilità, in tutti i casi urgenti ed improrogabili, sottoponendo i propri provvedimenti al Consiglio per la ratifica.
In ogni caso egli non può autonomamente procedere ad alienazioni di beni patrimoniali di proprietà del Gruppo.
H – BENI PATRIMONIALI E CONTABILITA’
ART.17
Sotto la voce patrimonio del Gruppo sono intese: denaro – mobili – immobili – acquisiti o medianti acquisti deliberatori dal Consiglio Direttivo o mediante donazione, o da quote sociali.
ART.18
L’Economo del Gruppo ha l’obbligo di tenere un inventario, costantemente aggiornato, dei beni patrimoniali di proprietà del Gruppo, vistato in ogni
pagina e per ogni variazione dal Presidente.
Egli deve anche tenere un libro cassa costantemente aggiornato e non può effettuare pagamenti se non dietro mandato scritto emesso dal Presidente.
Registro inventario e giustificativi contabili.
I registri contabili e riscontri giustificativi, dovranno essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dietro richiesta collegiale.
ART.19
Il Presidente del C.D. o tre componenti del Direttivo possono richiedere semestralmente il consiglio contabile dei Revisore dei Conti.
I Revisore, anche senza una preventiva richiesta, possono effettuare periodicamente, il controllo di tale contabilità.
Lo stesso Colleggio dovrà inoltre partecipare alle riunioni periodiche del consiglio direttivo.
Il Presidente del colleggio dovrà ogni anno relazionare all’Assemblea Generale, sui bilanci di previsione consuntivi, prima che questi vengano sottoposti all’approvazione del C.D.
Il Colleggio dei Revisori compila annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Marzo.
ART. 20
Il Gruppo Anziani, fatti salvi i provvedimenti di legge, può essere sciolto dall’Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
La delibera relativa deve indicare i nomi di uno o più liquidatori nonchè Enti o Istituti ai quali saranno devoluti i beni patrimoniali del Gruppo per tutto ciò che non risulta contemplato nel presente Statuto dell’ANLA oppure le norme di legge.
Art. 21
Obblighi del socio.
Il socio ha l’obbligo di comunicare la propria residenza.
Tale obbligo anche per consentire a questa Associazione di trasmettere tutte le comunicazioni di competenza ai soci.
Il socio ha altresì l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione della propria anagrafica.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci riunitasi nei locali del Cral Amap in via Villa Cardillo il giorno 18 febbraio 1994.
ART. 22
Modalità per il contributo premorienza socio
Gli eredi del socio per ricevere il contributo di € 3000,00 devono presentare la seguente documentazione:
1) Certificato di morte
2) Certificato storico di famiglia
Se alla data della scomparsa del socio, e se il coniuge del socio dovesse risultare deceduto la suddetta cifra verrà ripartita in egual misura tra gli eredi in vita del socio defunto.
Si precisa che eventuale delega, per il ritiro della quota, devono essere accompagnate da una fotocopia della carta d’identità e dal codice fiscale ( legge bassanini)
Tutto quanto non previsto nel presente articolo, vengono applicate gli articoli di legge del nostro ordinamento giuridico.
ART. 23
Candidatura per il consiglio del direttivo
COMMA 1
POSSONO CANDIDARSI ALLE CARICHE STATUTARIE DELL’ASSOCIAZIONE TUTTI I SOCI CHE ABBIANO COMPIUTO CINQUE ANNI CONSECUTIVI DI PERMANENZA ASSOCIATIVA.
COMMA 2
IL SUDDETTO CONTROLLO VIENE ESEGUITO DALLA COMMISSIONE
ELETTORALE CHE VIENE NOMINATA DAL CONSIGLIO DEL DIRETTIVO USCENTE A CUI VIENE CONSEGNATO RELATIVO TABULATO DEGLI ASSOCIATI AVENTI DIRITTO
COMMA 3
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE VIENE NOMINATO IN BASE:
ANZIANITA’ ASSOCIATIVA
ANZIANITA’ DI ETA’
O PER ESPERIENZE ELETTORALI
COMMA 4
LA SUDDETTA COMMISIONE PRIMA DELL’INSEDIAMENTO DEVE DICHIARARE DI ESSERE GARANTE DEI PRINCIPI DEMOCRATICI
SANCITI DALLE LEGGI NAZIONALI IN MERITO DI ELEZIONI
COMMA 5
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RINNOVO DELLE CARICHE I POTERI DECISIONALI DELL’ASSOCIAZIONE VENGONO SVOLTE:
1) DAL PRESIDENTE USCENTE E DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
2) DAL DIRETTIVO USCENTE SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE